Da ANPINEW
Notazioni del Presidente Nazionale ANPI, Carlo Smuraglia:
► Alla manifestazione del 26 ottobre a Bologna, davanti ad una multiforme platea, ho colto l’occasione per spiegare (ancora una volta, ma ce n’è sempre bisogno) le ragioni della nostra ferma contrarietà, rispetto non solo al disegno di legge costituzionale che “deroga” all’art. 138 della Costituzione, ma anche – nel merito – al progettato sistema di riforme costituzionali. C’è chi ci sta spiegando che non abbiamo capito, che non c’è nulla di straordinario; anzi, che in ciò che si sta facendo, anche a proposito dell’art. 138 della Costituzione, ci sono aspetti altamente positivi, così come – naturalmente – anche nel resto.
Ci permettiamo di dissentire e di insistere sulle nostre ragioni di fondo, che spiegherò ancora una volta, creando una specie di rapida sintesi che riassume e rappresenta, come diceva un grande scrittore “l’inverno del nostro scontento”
Sono andato sabato a Bologna, per una manifestazione significativa (“Con la Costituzione il nostro futuro”), promossa dal Comitato provinciale dell’ANPI di Bologna, col patrocinio dell’ANPI nazionale.
Con questa manifestazione si intendeva, prima di tutto, continuare il cammino che abbiamo iniziato col nostro documento del 18 maggio sulle “riforme costituzionali” e con le numerose iniziative delle nostre sedi ANPI provinciali da quel momento a tutt’oggi; in secondo luogo, riprendere il dialogo con le altre Associazioni con cui era stata organizzata la manifestazione del 2 giugno a Bologna, superando la breve interruzione derivata da un dissenso (nostro e non solo) sulla manifestazione del 12 ottobre, organizzata al di fuori di ogni intesa con l’ANPI e, a nostro avviso, corredata di intenti che andavano (o potevano andare) al di là del progetto originario, che era quello di combattere insieme un complesso di riforme costituzionali considerato da molti di noi e da tante associazioni come inadeguato e pericoloso, nel metodo e nel merito. Naturalmente, non era quella di Bologna la sede più opportuna per individuare le prospettive comuni, sulla base di un aperto e leale confronto; ma si trattava di dire, con chiarezza, che l’ANPI c’è e vuole continuare unitariamente la battaglia impostata, proprio a Bologna, con la manifestazione del 2 giugno (…)
Ci saranno
presto altre occasioni, non ultima la riunione del direttivo dell’Associazione
“Salviamo la Costituzione” prevista per la metà di novembre (ed è noto che di
quel direttivo fanno parte diverse associazioni importanti, come “Libertà e
giustizia”, la CGIL, i Comitati Dossetti, oltre – naturalmente – l’ANPI). E spero che
possa trattarsi di un incontro positivo e propositivo.
Mi sono trovato davanti ad una platea composita; c’erano molti iscritti e Sezioni dell’ANPI,
alcuni provenienti anche da lontano, da Genova, dalla Toscana, dalla Romagna, da Monza,
da Parma e così via; c’erano i ragazzi e le ragazze di “Libera”, c’era uno striscione intitolato “
La via Maestra”; e poi persone che conosco oppure ho conosciuto al momento, di “Salviamo
la Costituzione”, della CGIL e di altre Associazioni, E questo, anche a prescindere dai dati
numerici, era – di per sé – altamente positivo e indicativo di una volontà diffusa di
continuare, con più forza ed unitariamente, nella battaglia.
Davanti ad una simile e multiforme platea, ho colto l’occasione per spiegare (ancora una
volta, ma ce n’è sempre bisogno) le ragioni della nostra ferma contrarietà, rispetto non solo
al disegno di legge costituzionale che “deroga” all’art. 138 della Costituzione, ma anche – nel
merito – al progettato sistema di riforme costituzionali. C’è chi ci sta spiegando che non
abbiamo capito, che non c’è nulla di straordinario; anzi, che in ciò che si sta facendo, anche a
proposito dell’art. 138 della Costituzione, ci sono aspetti altamente positivi, così come –
naturalmente – anche nel resto.
Ci permettiamo di dissentire e di insistere sulle nostre ragioni di fondo, che spiegherò ancora
una volta, creando una specie di rapida sintesi che riassume e rappresenta, come diceva un
grande scrittore “l’inverno del nostro scontento”.
Il progetto. Le ragioni di questo progetto di riforme sono state spiegate dal Presidente del
Consiglio Letta, nello stesso discorso di insediamento, con espressioni che hanno suscitato
subito le più vive preoccupazioni di quanti si sentono legati alle ragioni profonde di un
“sistema costituzionale”, che ha retto validamente a tante difficili prove. Sono frasi, parole,
quelle pronunciate dal Presidente del Consiglio, che esprimono un intendimento che non
possiamo condividere, proprio perché distante dallo spirito che domina l’intera Carta
Costituzionale, che costituisce un tutto unico, ispirato ad una intrinseca e logica coerenza, ed
è – appunto per questo – “rigida”, nel senso non di immodificabilità, ma di una modificabilità
limitata e specifica, alle condizioni di cui alla stessa Carta.
Quando si parla di “processo costituente” si dice già una cosa molto diversa da ciò che è
previsto dall’art. 138 della Costituzione, che è la principale norma di garanzia, e parla di
“leggi di revisione”, dunque di misure parziali e limitate e non di un vero e proprio processo
costituente, che – nel significato corrente – esprime l’idea di riforme globali e fortemente
incidenti sul sistema.
Eppure, di questo ha parlato il Presidente Letta; che poi ha fatto riferimento alla “forma di
Governo”, e anche alla necessità di “scelte coraggiose”; anticipando che l’obiettivo è quello
di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, “rafforzando l’investitura popolare dell’esecutivo”; ed
infine prospettando anche la possibilità di operare una “riforma anche radicale del sistema
istituzionale”.
Tutto questo indica con chiarezza un percorso che il Governo ha perseguito e sta
perseguendo con tenacia, assecondato da un Parlamento dominato da un’ampia
maggioranza governativa e troppo poco incline a far rispettare le proprie prerogative.
Con le modifiche di cui parla l’art. 138, tutte questo non ha nulla a che fare, in quanto la
norma si riferisce ad interventi specifici, su linee chiaramente dettate dal Parlamento.
5
Quanto al resto anche se ne parlerò diffusamente più avanti, dirò fin d’ora che non si riesce
ad intravvedere né la ragione di scelte coraggiose e “radicali”, né i motivi di un rafforzamento
dell’esecutivo, fondato anche su una diretta investitura popolare.
Insomma, ciò che si è inteso mettere in campo non è “qualche modifica di aggiustamento”,
derivata dall’esperienza di questi anni, ma qualcosa di più ampio, di più “costituente”, che
finisce per mirare addirittura al cuore del sistema ipotizzato dal legislatore costituente e può
consentire deformazioni e deviazioni di rilevante portata rispetto alla nostra Carta.
Il nostro ragionamento è semplice, addirittura elementare: ci sono alcune riforme da fare,
non solo di rilievo costituzionale, tra cui la prima è la riforma della legge elettorale; le altre
riforme concepibili (in quanto non toccano né i princìpi della prima parte della Costituzione,
né la coerenza del “sistema” tracciato nella seconda parte) sono, in grandissima parte, già
mature e degne solo di una riflessione seria su alcune scelte che da esse possono derivare.
Si tratta della diminuzione del numero dei parlamentari, della differenziazione del lavoro
(oggi sostanzialmente identico) delle due Camere, della risistemazione del titolo V (“Le
Regioni, le Province, i Comuni”), per correggere anche alcuni problemi derivati dalla riforma
costituzionale del 2001 e per decidere, una buona volta, la sorte delle Province.
A nostro avviso, per affrontare queste tematiche, non c’è bisogno di strumenti e sistemi
straordinari: basta seguire quanto dispone, a garanzia di tutti, l’art. 138 della Costituzione e
lasciare poi che questo lavoro venga svolto dalle Commissioni parlamentari competenti e
quindi concluso in Aula, nelle forme già ricordate e definite con chiarezza dalla Costituzione.
Invece, si concepisce un complicato sistema, che non ha alcuna giustificazione, che comincia
col mettere mano allo stesso art. 138 (per una “deroga temporanea”, ingiustificata e
incomprensibile), anche per stabilire le tematiche e creare nuovi organismi, tra cui una
supercommissione speciale. Il tutto fissando termini molto brevi e imperativi e perfino
riducendo, per ragioni incomprensibili, quell’intervallo tra le due letture della legge
costituzionale previste dalla Costituzione come utile pausa di riflessione (non solo per i
parlamentari, sia chiaro, ma anche per i cittadini e per gli studiosi).
Come se non bastasse, il Governo nomina una Commissione speciale di cosiddetti “saggi” (lo
dico senza alcun disprezzo, ma con perplessità, perché non ho ancora compreso quali siano i
criteri oggettivi per assegnare tale qualifica), incaricati di stendere una relazione, che verrà
poi sottoposta al Parlamento. Un’altra anomalia, e grave, per più ragioni, che poi
esamineremo, ma fin d’ora anticipiamo per sommi capi: in tema di riforme costituzionali, si è
sempre ritenuto che la parola spettasse al Parlamento, in via assolutamente prioritaria. In
questo caso, invece, è il Governo che nomina un gruppo di consulenti (questo e non altro è
la famosa Commissione di saggi), che lavorerà sui principali temi sul tappeto e poi presenterà
un testo, sul quale ovviamente sarà chiamato a discutere il Parlamento. E’ o non è,
comunque la si metta, una grossa anomalia, che non ha precedenti, nel nostro Paese? Si noti
che il Parlamento può nominare consulenti, può sentire, in apposite audizioni, esperti; e lo fa
abitualmente. Dunque, non si giustifica un preventivo lavoro dei consulenti del Governo, se
non perché in realtà si vuole influenzare l’attività del Parlamento, anzi fornirgli addirittura la
base della discussione; ed è chiaro che su questo non può concordare chiunque abbia del
buon senso (non solo giuridico, ma anche logico). In sostanza, ancora una volta, si
tenderebbe ad incidere in modo decisivo sul Parlamento, fornendo una traccia non solo
ampia ed argomentata, ma in qualche modo dotata di una certa “vincolatività”, per lo stesso
modo con cui è stato composto questo “Comitato”, fondato sulla scelta di giuristi, ma anche
sul bilancino del riferimento politico dei singoli. Quasi a dire al Parlamento che non c’è molto
da discutere se il lavoro è stato già fatto da “esperti, che – per di più – rispecchiano, nel loro
complesso, qualcosa di simile alle competenze (e per fortuna anche alle divisioni) delle
6
maggioranze politiche. Ciò è tanto vero che questo Comitato ha avuto anche riconoscimenti
formali ed istituzionali quali, di solito, non vengono attribuiti ai semplici consulenti o esperti
di cui si serve il Governo. Ma è ancora più vero se si considera che i maggiori responsabili di
quel Comitato già parlano e scrivono come se quello che hanno compiuto fosse un lavoro
definitivo, e dunque impegnativo per il Parlamento. Il che, oltretutto, non è vero, e non solo
perché poi il Parlamento non è compatto su molte delle questioni esaminate, né in un senso
né nell’altro e sarebbe proprio dalla discussione parlamentare (una discussione seria, non
condizionata e non affrettata) che si dovrebbe arrivare, come nella Costituente, a soluzioni
condivise. Ma poi, il fatto fondamentale è che il Parlamento non sarà chiamato a lavorare su
quella relazione, ma sui progetti di legge che riguardino la materia più volte ricordata; e in
quei disegni di legge, come è noto, c’è di tutto; e chi può dire che un argomento che non ha
prevalso tra i “saggi” o da loro abbandonato, non torni ad essere considerato in sede
parlamentare, magari nella peggiore delle versioni possibili? Dunque, sono giustificate le
preoccupazioni di chi teme che si parli ancora di presidenzialismo o semipresidenzialismo, che
non sono astrusi di per sé, ma non appartengono alla nostra esperienza giuridica, alla nostra
cultura e tanto meno al sistema costituzionale vigente. Il perché di tutto questo ce lo dice,
come accennavo all’inizio, lo stesso Presidente del Consiglio, rivelando l’intento reale che sta
alla base di questo progetto e formulando proposizioni e indicazioni che sono idonee soltanto
a crearci, più che sospetti, preoccupazioni.
Colpiscono poi, in tutto questo, due dati importanti:
Il primo: la legge elettorale, che dovrebbe essere considerata la vera priorità, finisce in
fondo, come se la si potesse definire solo dopo aver sciolto alcuni nodi costituzionali di
merito. E’ un errore grave, perché nessuno sa quanto un “Governo di larghe intese” possa
durare, e fa spavento l’idea che si possa tornare a votare con una legge nefanda e tale da
consentire la riproduzione della situazione di stallo che si è creata col voto della primavera
2012. Ma è un “errore” rivelatore anche del fatto che non si pensa solo alle riforme ormai
mature, cui ho già accennato (nessuna delle quali potrebbe incidere sul sistema elettorale),
ma si pensa a modificare i fondamenti stessi del sistema vigente, cioè il Governo e il
Presidente della Repubblica (come dire: presidenzialismo o semi-presidenzialismo, con tutte
le conseguenze che simili scelte comporterebbero per tutta la seconda parte della
Costituzione).
Il secondo: tutto il progetto dovrebbe svolgersi all’insegna della fretta, in tempi molto
ravvicinati, soprattutto per il Parlamento, e inadeguati alla tempistica di una riflettuta riforma
costituzionale. Tempi ravvicinati e accelerati che non si trovano invece, per altre cose assai
importanti, come l’applicazione della legge Severino (che dovrebbe essere fatta
“immediatamente” e si trascina da mesi), come una discussione, davvero seria e impegnata,
sui modi per uscire dalla crisi, con un rilancio delle attività produttive, degli investimenti e
soprattutto del lavoro e della sua dignità; discussione che si attende da tempo; ma mentre a
Roma si discute sulle riforme costituzionali, “Cartagine brucia”, come si diceva una volta. E
si potrebbe continuare, a lungo, su questa linea, che ci sembra incontestabile.
La modifica dell’art. 138 della Costituzione:
E’ fin troppo facile chiedersi il perché di una legge costituzionale destinata, secondo la
relazione al d.d.l., a dettare “una procedura straordinaria di revisione costituzionale”, cioè la
7
deroga, una tantum, ad un breve e significativo articolo della Costituzione, sostituendolo con
ben 9 articoli, che intervengono un po’ su tutto (istituzione di un Comitato parlamentare,
competenze e lavoro del Comitato, lavoro delle Assemblee, organizzazione dei lavori,
referendum, ecc.).
Ma le facili obiezioni sono state subito qualificate, da alcuni, come infondate o frutto di
incomprensione. Secondo costoro, non si è dato troppo peso ai vantaggi previsti dall’art. 5,
che consente il referendum anche quando le leggi costituzionali siano state approvate con la
maggioranza di due terzi.
In verità, i sospettosi potrebbero essere indotti a pensare che anche questo sia frutto, più
che altro, di una “furbizia”, nel senso che questa scelta dovrebbe servire a superare le altre
obiezioni e lo stesso dibattito sulle “stranezze” del disegno di legge costituzionale, mentre –
per altro verso – si farebbe conto sulla difficoltà di promuovere un referendum quando ci
sono, a sostenere il testo delle riforme, le forze più consistenti del Paese, visto che
comunque restano in vita i presupposti numerici richiesti per l’ammissibilità del referendum
(1/5 dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali).
Ma ammettendo pure che, nonostante tutto, in questa scelta si possa configurare qualcosa
di positivo, ci sarebbe comunque da rilevare che si tratta di poca cosa rispetto a tutto il resto
ed al fatto stesso di manomettere una importante “garanzia costituzionale”, con pregiudizio
evidente per l’intero sistema. Ma poi, questa soluzione non sarebbe applicabile proprio al
disegno di legge costituzionale che modifica l’art. 138 (che incide, cioè, su una “garanzia
costituzionale”), con una deroga” temporanea” che non si giustifica e non si spiega, se non in
relazione ai contenuti. E i contenuti principali sono: la costituzione di una Commissione
speciale bicamerale, (di cui non ci sarebbe alcun bisogno visto che ogni ramo del Parlamento
ha la sua Commissione “Affari costituzionali”), con compiti quasi redigenti, in senso politico,
tempistiche accelerate e rigide, una disciplina del percorso parlamentare minuziosa,
ingiustificata e pericolosa; la definizione della “materia” delle riforme, che comprenderebbe i
titoli “primo, secondo, terzo e quinto” della seconda parte della Carta, vale a dire il
Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica e gli organismi ausiliari; e inoltre il
sistema delle autonomie. Materia troppo vasta rispetto a quanto si è già detto circa le riforme
“mature” e che comprende nodi potenzialmente assai pericolosi, finendo per fornire il terreno
per chi pensa a presidenzialismo o semipresidenzialismo, con un diverso ruolo del Presidente
della Repubblica, che inciderebbe anche sull’attuale struttura di alcuni degli organismi
ausiliari (di cui alcuni particolarmente importanti come il Consiglio superiore della
Magistratura, non esplicitamente compreso nel titolo III, ma anche a questo si è pensato,
tant’è che l’art. 2, comma 2, del disegno di legge costituzionale consente all’istituendo
Comitato parlamentare, di esaminare o elaborare “anche le modificazioni strettamente
connesse ad altre disposizioni della Costituzione”.
Il disegno di legge costituzionale contiene anche una minuziosa regolamentazione non solo
dei lavori del “Comitato” ma anche dei lavori delle Assemblee e della loro organizzazione, con
una tempistica estremamente rigorosa (termine finale: 18 mesi) e perfino con una riduzione
del noto intervallo fra le due letture delle Camere, nella misura della metà di quello attuale
(perché?).
A me sembra che quanto ho fin qui descritto sia più che sufficiente per suscitare la più viva
contrarietà di chiunque non sia costretto ad obbedire a logiche o direttive di partito. Un
cittadino “libero” non può che essere colpito da queste “stravaganze”, che nessun
accorgimento dialettico potrebbe riuscire a giustificare e far considerare come “normali” o
comunque dirette a perseguire l’interesse del Paese, che resta sempre quello di disporre di
una buona Costituzione, di modificarla secondo le regole da essa stessa stabilite, nei limiti di
8
quanto richiesto dall’esperienza e comunque sempre all’interno di un sistema
coraggiosamente e ottimamente definito da una legislatore costituente generalmente assai
apprezzato anche per la sua lungimiranza.
I contenuti della progettata riforma:
Si è già detto che essa dovrebbe investire un terreno molto vasto, che riguarda non solo la
forma di Governo, ma anche la forma di Stato.
Ovviamente, in linea di principio, nessun sistema costituzionale-ordinamentale può essere
contestato, tant’è che ci sono molti Paesi che hanno sistemi diversi, da ognuno di essi
accettato e ritenuto positivo. Ma per passare da un sistema ad un altro ci vogliono delle
ragioni serie. Non ce ne sono, attualmente, in Italia, per mutare il ruolo del Presidente della
Repubblica che è – e deve restare – organo di garanzia autonomo e indipendente, al di sopra
delle parti. Non c’è alcuna ragione per creare organismi diversi, per ciò che attiene al
Parlamento, da quelli che affondano le radici in una tradizione ormai consistente e sui quali
non ci sono dubbi di sorta, allo stato. Non esistono ragioni neppure per rinforzare in qualsiasi
forma l’esecutivo, cioè il Governo, favorendo un’elezione quasi diretta o dotandolo di poteri
più pregnanti rispetto a quelli attuali.
L’equilibrio fra i poteri dello Stato è garantito adeguatamente dalla Costituzione. Se qualcosa
non va o non funziona, come recenti esperienze dimostrano, la responsabilità non è del
dettato costituzionale, ma della politica, che non riesce a rispettare – spesso – neppure la
tradizionale divisione dei poteri, che non riesce ad esprimere maggioranze valide ed idonee
per governare, che ha trovato le ben note difficoltà perfino ad eleggere il Presidente della
Repubblica. A proposito del quale, bisogna ricordare che esistono esperienze diverse, di
Presidenti eletti in brevissimo tempo e di Presidenti per eleggere i quali ci vollero giorni e
giorni di votazioni. In tutti questi casi, di rapide o di prolungate votazioni, le ragioni sono
sempre state politiche, o attribuibili al funzionamento o disfunzionamento di una politica
spesso incapace di svolgere il suo ruolo, chiaramente desumibile dall’art. 49 della
Costituzione.
Del resto, la riprova ce l’hanno fornita i famosi “saggi”, che hanno affrontato molti di questi
nodi, non trovandosi d’accordo su alcuni di quelli più rilevanti, ma concordando alla fine sui
poteri del Governo, che andrebbero rafforzati, secondo loro, in termini che personalmente
giudico inaccettabili. Trovo infatti che mettere l’agenda del Parlamento nelle mani del
Governo sia una trovata molto discutibile e molto limitativa delle prerogative del Parlamento.
Ognuno capisce che se si desse al Governo il potere di indicare i progetti di legge a cui tiene
in modo particolare, precisando la data entro la quale debbono essere discussi, si avrebbe
come risultato l’invasione dei disegni di legge governativi, con priorità su ogni altra iniziativa
e con buona pace del diritto dei Parlamentari e dei loro gruppi di presentare progetti e
pretendere che vengano esaminati e discussi.
D’altronde, e chiudo sul punto, ancora una volta il problema è politico e non di ordine
costituzionale, come dimostrano le esperienze degli ultimi vent’anni, nei quali ogni
disfunzione è stata determinata o dall’eccessiva forza o dall’eccessiva debolezza della politica.
Cose, entrambe, alle quali non si può porre riparo con l’ingegneria costituzionale, ma con una
vera riforma, scritta o non scritta, della politica attuale, sempre più deteriorata, sempre più
lontana dai cittadini e spesso dai princìpi, oltreché dalle regole, di una Costituzione che, a
maggior ragione non deve essere modificata se non là dove è matura e sperimentata
l’esigenza di un aggiornamento; ed ho fatto troppi chiari esempi perché qualcuno possa
ancora permettersi di considerarci “conservatori”.
9
Ogni cosa al suo posto ed al suo tempo: prima di tutto la legge elettorale e gli interventi di
politica economica e del lavoro, per la ripresa, l’occupazione e la dignità di chi lavora e delle
famiglie.
Certo in un simile contesto, si può metter mano anche agli aggiustamenti alla Costituzione,
nei limiti di cui ho parlato più volte, senza alterare né princìpi né impianti complessivi e
senza “interventi straordinari”, deroghe temporanee o altro, alle stesse procedure ipotizzate
dalla Carta costituzionale. La Costituzione è lì ad indicarci la strada anche per le sue eventuali
modifiche. Rispettiamola e – se mai – pretendiamo dei futuri Governi che ha la applichino,
integralmente e soprattutto nelle parti in cui è troppo forte ed evidente il divario tra i princìpi
e la realtà. E sia ben chiaro che quando questo divario si produce, come sta avvenendo, non
sono i princìpi che debbono essere modificati, ma la realtà.
Alla fine, è richiesta a tutti un po’ di umiltà. A quale titolo si può insistere a dire che non
abbiamo capito, che c’è un fraintendimento della reale volontà riformatrice, e così via?
I “saggi” del Governo saranno certamente bravissimi. Ma vorranno consentire che qualche
esperto ci sia anche sul versante di chi dissente; e soprattutto ammetteranno che il discorso,
alla fine, è squisitamente politico; e sotto questo profilo un po’ di esperienza concreta non
guasta. Solo per dire che le esperienze del passato, in tema di riforme costituzionali, non
sono state certamente esaltanti; e dunque un po’ di cautela dovrebbe essere adoperata
nell’affrontare temi così delicati.
Quando è in gioco la Costituzione, dobbiamo sapere che è in gioco la regola fondamentale
delle nostre istituzioni e della nostra convivenza civile. E’ per questa ragione che una
Costituzione può anche essere modificata, nei modi da essa stessa previsti, ma non
manomessa.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐